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Statuto

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SCOPI-DURATA-SEDE

ART. 1
E' stata costituita, in data 18 dicembre 1982, l'Associazione denominata "Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica" di seguito anche "GOIRC" o "Gruppo".

ART. 2
Il GOIRC non ha alcuna finalità di lucro e si propone di promuovere e svolgere attività scientifica di ricerca in campo oncologico: epidemiologico, traslazionale, clinico, e psicosociale. A tal fine l'Associazione opererà, con le seguenti  modalità:

1. promozione e conduzione di studi clinici in campo oncologico;
2. partecipazione a studi in collaborazione con altri gruppi o Enti pubblici o privati;
3. promozione di iniziative scientifiche (congressi, riunioni, conferenze, pubblicazioni, linee guida, etc.) didattiche (seminari, corsi, master, etc.) nell'ambito dell'oncologia, nonché  approfondimento e perfezionamento  della metodologia della ricerca clinica;
4. promozione e conduzione di ricerche sulla caratterizzazione biologica e su aspetti epidemiologici delle neoplasie;
5. istituzione di premi, borse di studio, grant di ricerca, e quant'altro utile ad implementare la ricerca clinica;
6. ogni altra attività utile alla promozione ed allo svolgimento dell'attività scientifica di ricerca in campo   oncologico.

ART. 3
La durata dell'Associazione é illimitata.

ART. 4
La sede dell'Associazione é in Parma, via Gramsci 14.

UNITA' ADERENTI E SOCI

ART. 5
L'Associazione è organizzata sulla base di unità aderenti e di soci. Le unità aderenti (di seguito anche "Unità GOIRC" o "Unità") sono costituite da Unità di Oncologia Medica o da altre Unità che svolgano attività clinica e/o di ricerca in ambito oncologico, che partecipino alle attività del GOIRC e ne abbiano richiesto, o confermato nel caso di sostituzione del direttore o responsabile della struttura, la qualifica tramite il loro direttore o responsabile della struttura. Per Unità si intende la struttura operativa di una istituzione sanitaria, alla quale è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche ed economiche.
Le Unità che aspirano ad aderire al GOIRC devono presentare, attraverso il loro direttore o responsabile della struttura, richiesta di partecipazione alle attività del GOIRC. Le domande dovranno pervenire al Presidente, e saranno vagliate dal Consiglio Direttivo che, verificata l'attività svolta dall'Unità, delibererà in merito all'accettazione della stessa quale Unità aderente.
I soci sono tutti i medici o le altre figure professionali che partecipino alle attività scientifica e associativa del GOIRC, ne abbiano fatta richiesta, e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, verificata l'attività svolta dal proponente socio, e indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di afferenza con una Unità aderente.
Con la sottoscrizione della richiesta di adesione il richiedente, Unità o socio, si impegna alla piena osservanza dello statuto dell'Associazione e di ogni altra norma e prescrizione emanata dagli organi sociali, nonché a collaborare alla realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo.
Sia per le Unità aderenti che per i soci, le modalità di presentazione della domanda di ammissione, eventuali requisiti richiesti (quali partecipazione agli studi clinici, pubblicazioni scientifiche, etc.), le modalità di conferma dell'adesione quale Unità aderente nel caso di sostituzione del responsabile istituzionale, ed ogni altro elemento utile, potranno essere specificate in apposito Regolamento.

ART. 6
La qualità di socio si perde:
- per morte
- per recesso
- per gravi motivi, fra i quali:
o carenze nella partecipazione alle attività del GOIRC;
o comportamento contrario alle finalità del GOIRC;
o sussistenza di conflitto di interesse che renda incompatibile l'adesione al GOIRC;
o mancato pagamento dell'eventuale quota associativa annuale.
La qualità di Unità aderente si perde:
- per mancata conferma di adesione nel caso di sostituzione del
responsabile istituzionale
- per gravi motivi, fra i quali:
o carenze nella partecipazione alle attività del GOIRC.
Ulteriori specificazioni in merito ai requisiti per acquisire e mantenere la qualifica di unità aderente o di socio, e in merito a procedure ed organi competenti, potranno essere contenute in apposito Regolamento ove non già previste dallo statuto.

STUDI E RICERCHE CONDOTTI DAL GOIRC

ART. 7
Le modalità di proposta, discussione, accettazione, apertura e chiusura degli studi clinici promossi dal GOIRC, sono contenute in apposito Regolamento. L'adesione del GOIRC a studi promossi da terzi (Gruppi cooperativi, Società Scientifiche, Aziende farmaceutiche, altri Enti pubblici e privati, etc.) deve essereapprovata dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8
Gli organi del GOIRC sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato Scientifico, ove istituito;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
f) Il Tesoriere;
g) Il Segretario.

ASSEMBLEA

ART. 9
Hanno il diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che alla data della riunione risultino in regola con il pagamento della eventuale quota associativa annuale.
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee dovranno essere convocate a cura del Presidente con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, a mezzo posta o via fax o e-mail, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, ha il compito di:
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero,
- approvare il bilancio consuntivo,
- ratificare i Regolamenti sottopostigli dal Consiglio Direttivo,
- deliberare sull'esclusione dei soci e delle Unità aderenti per gravi motivi,
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti,
- deliberare su altro argomento sottopostole nell'ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quarto dei soci, o comunque attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale.
L'Assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti almeno nove soci, dei quali almeno tre siano componenti del Consiglio Direttivo. Non è prevista seconda convocazione nel caso il numero complessivo dei soci GOIRC aventi diritto di intervento in assemblea sia inferiore a nove.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di intervenire.
L'Assemblea straordinaria é validamente costituita in prima convocazione quando sia presenti almeno i tre quarti dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti almeno quindici soci, dei quali almeno tre siano componenti del Consiglio Direttivo. Non è prevista seconda convocazione nel caso il numero complessivo dei soci GOIRC aventi diritto di intervento in assemblea sia inferiore a quindici.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate da almeno i tre quarti dei soci presenti aventi diritto di intervenire.
E' ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.
Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria le votazioni potranno tenersi in modalità elettronica. In tale evenienza le operazioni di voto potranno iniziare anche quindici giorni prima dell'assemblea e dovranno concludersi durante l'assemblea, per consentire lo spoglio in quella sede. I termini della convocazione si conteggeranno in riferimento alla data di apertura delle votazioni. I quorum saranno verificati anche in base ai voti pervenuti. La piattaforma dovrà consentire a tutti i soci aventi diritto di esprimere il voto, che dovrà essere unico e segreto. Ulteriori precisazioni potranno essere fornite da apposito Regolamento.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, od in sua assenza dalla persona al momento designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.
Il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'assistenza di un segretario con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea, che può essere il Segretario dell'associazione o chi, anche non socio, sia designato dagli intervenuti, tranne nei casi in cui il verbale è redatto da un Notaio.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della riunione dal segretario verbalizzante.
I verbali vengono conservati presso la sede legale del gruppo e sono pubblicati, occorrendo per estratto, sul sito dell'Associazione.

ART. 10
Non è prevista la presenza in Assemblea per delega, come non sono consentite deleghe anche nel caso di espressione di voto in modalità elettronica.
Il numero delle preferenze esprimibili per l'elezione del Consiglio Direttivo sarà definito nel regolamento

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 11
Il Consiglio Direttivo potrà istituire un Comitato Scientifico, con finalità consultive, costituito da tutti gli sperimentatori responsabili scientifici degli studi aperti aventi GOIRC quale promotore, nonché da medici e ricercatori di riconosciuto valore scientifico e dai rappresentanti di associazioni di pazienti individuati dal Consiglio
Direttivo con mandato di durata triennale rieleggibili.
Il Comitato Scientifico potrà identificare, di volta in volta o fino a revoca, uno dei suoi membri, che avrà diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il funzionamento del Comitato Scientifico potrà essere meglio definito da apposito Regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i candidati che si sono proposti, con le seguenti modalità:
- possono proporre la candidatura tutti i soci in regola con il pagamento della eventuale quota associativa annuale al momento della candidatura;
- non possono far parte del Consiglio Direttivo più di due membri che al momento della presentazione della candidatura siano afferenti alla medesima unità aderente;
- non può far parte del Consiglio Direttivo più di un membro che al momento della presentazione della candidatura non sia istituzionalmente parte di una Unità aderente.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.
Ove non stabilito diversamente da eventuale Modello Organizzativo gestionale ai sensi del D. Lgs 231/01, tutti i membri del Consiglio Direttivo sottoscriveranno all'inizio di ogni mandato una dichiarazione per potenziali Conflitti di Interesse, eventualmente meglio descritto in Regolamento, che tenga conto dei tre anni precedenti alla data di sottoscrizione. La dichiarazione, che verrà pubblicata sul sito dell'Associazione, dovrà essere annualmente aggiornata.
Eventuali ulteriori specifiche operative potranno essere stabilite da apposito Regolamento.

ART. 13
L'amministrazione dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le sue finalità è affidata al Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi. Al Consiglio Direttivo spettano, fra gli altri, i compiti di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) predisporre e approvare tutti i Regolamenti sulla funzionalità del GOIRC, da sottoporre all'Assemblea per ratifica;
d) attivare eventuali gruppi o comitati di lavoro nominando i relativi responsabili, scelti fra i soci, anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo;
e) nominare, fra i membri eletti, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
f) deliberare sulle domande di nuove adesioni presentate dalle richiedenti Unità o soci;
g) deliberare sulla revoca di Unità aderenti o soci, nei casi ove non già previsto che debba provvedervi l'assemblea;
h) stabilire l'importo dell'eventuale quota annuale dei soci.

ART. 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno in forma ordinaria.
Possono essere indette ulteriori riunioni convocate dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è
quella ove si trova il Presidente.
Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni anche altre persone esterne al Consiglio, senza diritto di voto, oltre all'eventuale rappresentante del Comitato Scientifico.
La riunione è convocata a cura del Presidente con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, a mezzo posta o via fax o e-mail, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipi l'intero Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, dal consigliere al momento designato dagli intervenuti.
Spetta al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, accertare se la riunione è regolarmente costituita, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.
Il Presidente della riunione può richiedere l'assistenza di un segretario con la funzione di redigere il verbale, che può essere il Segretario dell'associazione o chi, anche non socio, designato dagli intervenuti.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della riunione dal segretario verbalizzante.
I verbali, approvati dai presenti nella seduta successiva, vengono conservati presso la sede legale del gruppo e sono pubblicati, occorrendo per estratto, sul sito dell'Associazione.

ART. 15
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla relativa riunione intervenga almeno la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei membri presenti.
In caso di parità, si darà per approvata la proposta che raccolga l'adesione del Presidente.

ART. 16
Il Presidente é nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato, e non é rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente rappresenta legalmente il GOIRC di fronte a terzi od in giudizio.
Il Tesoriere, è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato, è responsabile della conduzione degli aspetti amministrativi e finanziari del Gruppo, e può avvalersi della cooperazione di un esperto esterno.
Il Segretario, è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato, e può avvalersi della cooperazione di un esperto esterno.
In caso di temporanea indisponibilità del Presidente il Segretario ne assume le funzioni.

ART. 17
E' prevista l'assoluta gratuità delle cariche associative e pertanto ai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, così come al Presidente, al Tesoriere ed al Segretario, non spetta alcun compenso per l'opera prestata, salvo il rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Eventuali compensi professionali possono essere erogati allorché persone esterne all'Associazione siano chiamate a svolgere attività di collaborazione
nell'ambito della segreteria e/o della conduzione degli aspetti amministrativi e fiscali.

RISORSE ECONOMICHE

ART.18
Il GOIRC trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi privati;
b) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività.
L'accettazione e l'utilizzazione dei contributi sono proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo. I finanziamenti possono essere anche finalizzati dal donatore a singole unità del GOIRC o a specifici progetti e verranno in tal caso utilizzati su proposta del direttore o responsabile della struttura dell'unità aderente o del responsabile del progetto.
I finanziamenti per la ricerca, assegnati a specifici studi GOIRC, sono gestiti secondo le abituali metodologie amministrative, ma sotto la responsabilità di finalizzazione, di distribuzione e di utilizzazione da parte del responsabile scientifico dello studio.
Il patrimonio dell'Associazione, costituito con tutte le risorse di cui sopra, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
E' comunque possibile devolvere fondi per il finanziamento o la costituzione di Enti aventi analoghe finalità a condizione che il patrimonio dell'Associazione rimanga sufficiente per il conseguimento dei suoi scopi.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro l'anno successivo a quello cui fa riferimento il bilancio.
Il bilancio annuale viene pubblicato sul sito dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

ART.20
Lo scioglimento del GOIRC può avvenire su proposta di almeno 4/5 dei componenti del Consiglio Direttivo, motivata dal sopravvenuto venire meno degli scopi sociali, o dal mancato funzionamento degli organi sociali.
In caso di scioglimento, l'assemblea deliberante determinerà anche le modalità di liquidazione, destinando il residuo patrimonio sociale ad organizzazioni aventi finalità analoghe o affini a quelle del GOIRC

RINVIO

ART. 21
Per tutto quanto non espressamente riportato in questo atto, si rimanda alle norme di legge in tema di Associazioni.
I Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo, e ratificati dall'Assemblea, integrano e completano le presenti disposizioni.

Scarica lo Statuto GOIRC in formato PDF

 

Modificato e approvato dall'Assemblea dei Soci il 29.04.2021

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